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Regime forfettario
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REGIME FORFETTARIO
Cos’e
Il Regime Forfettario è l’unico regime agevolato a disposizione per chi intende aprire una partita iva dal 2016 o per chi esercita già un’attività e rientra nei requisiti di accesso.
Come funziona

Il Reddito imponibile è determinato forfettariamente attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi / compensi percepiti, con conseguente irrilevanza dei costi / spese.
La base di calcolo su cui calcolare il reddito imponibile da tassare è l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti (fatture emesse ed incassate nel corso dell’anno di riferimento).
Sull’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti si applica un coefficiente di redditività (% soggetta a tassazione), diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza considerare i costi effettivamente sostenuti per l’attività (le fatture ricevute non vengono prese in considerazione).
Sul reddito imponibile così determinato si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, pari al 15%.
L’imposta è ridotta al 5% per i primi 5 anni per le attività in start-up e per coloro presentano i seguenti requisiti :

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, di attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.
Le cause di esclusione

Il regime forfettario è precluso:

  • ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA o di determinazione del reddito:
    • agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72)
    • vendita sali e tabacchi (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • commercio dei fiammiferi (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • editoria (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, co. 1, DPR 633/72)
    • rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, co. 1, DPR 633/72) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 (art. 74, co.6, DPR 633/72)
    • agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)
    • agriturismo (art. 5, comma 2, L. 413/91)
    • vendite a domicilio (art. 25- bis, co. 6, DPR 600/73)
    • rivendita di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36 DL 41/95)
    • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis,DL 41/95)
  • ai non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
  • ai soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuino cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 Tuir, ovvero a Srl trasparenti ai sensi dell’articolo 116, Tuir. Sul punto si segnala che non crea pregiudizio all’applicazione del regime forfettario la cessione della partecipazione in società trasparente avvenuta nello stesso anno, purché prima dell’apertura della partita Iva ovvero, nel caso di cessazione della partita Iva, se l’acquisto della partecipazione avviene successivamente. Nessun ostacolo crea invece il mantenimento di una partecipazione in una società di capitali non trasparente.
  • ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).
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